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Venerdì, 08 Aprile 2016 11:29

Regolamento urbanistico. L'assessore Cangelli risponde al consigliere Scarola

Nel corso degli ultimi mesi sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni allo stesso nel corso

di plurime riunioni operative con l’arch. Nigro. Ne è prevista una ulteriore la prossima settimana per il necessario recepimento delle scelte effettuate con la programmazione delle opere pubbliche recentemente messa a punto In quella sede saranno inoltre recepiti i suggerimenti contenuti nella nota pervenuta il 7 aprile 2016 da parte del responsabile dell’Ufficio regionale per l’urbanistica, sede di Matera, arch. Francesco Bonanata, che ringrazio per la preziosa collaborazione”. Così esordisce l’assessore comunale all’Urbanistica Francesca Cangelli in risposta all’intervento del consigliere Giovanni Scarola.

“L’atteggiamento pienamente collaborativo degli uffici regionali è evidente segno di condivisione del percorso che sto portando avanti e lascia facilmente presagire che lo spauracchio del commissario ad acta sia scongiurato.

Peraltro , come avevo già chiarito, ma a quanto pare giova ripeterlo, alla paventata imminente nomina del commissario osterebbero ragioni di ordine giuridico.

La diffida ad adempiere trasmessa dalla Regione Basilicata nel novembre scorso rappresenta un atto dovuto e dal tenore della stessa si comprende agevolmente che si tratta di un sollecito generale ai comuni non ancora dotati di Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento ai numerosi comuni lucani che non hanno ancora avviato il relativo procedimento. Lo dimostra il riferimento alla circostanza che la Regione “diffida … ad indire e/o a concludere nel termine di 40 giorni dal ricevimento della presente la conferenza di pianificazione tesa all’approvazione del regolamento urbanistico”.

Testualmente il termine fissato dalla Regione – prosegue l’assessore Cangelli - riguarda, dunque, non l’adozione del regolamento urbanistico, ma l’indizione e/o la conclusione della conferenza di pianificazione.

Tecnicamente, dunque, rispetto all’oggetto specifico della diffida il Comune può considerarsi sin d’ora adempiente, essendosi conclusa, come noto, la conferenza di pianificazione nel marzo 2015. Tale diffida non sarebbe, quindi, giuridicamente idonea a far scattare, allo spirare del termine, i poteri sostitutivi di cui all’art. 46 della LR n. 23/1999.

È già stato fissato, inoltre, per il 26 aprile prossimo, un incontro con il progettista, che verrà a Matera ad illustrare al Sindaco e alla Giunta le modifiche apportate rispetto alla versione presentata in settembre.

Successivamente a tale data,  e a seguito della condivisione da parte della maggioranza di governo delle scelte effettuate, chiederò la convocazione della competente commissione consiliare, invitando l’arch. Nigro ad illustrare la nuova versione del regolamento urbanistico.

Tengo ad evidenziare che, al fine di accelerare il procedimento di adozione, ho formalmente invitato (oltre agli uffici regionali di cui si è detto dianzi) il dirigente e l’intero ufficio urbanistica e tutti i consiglieri comunali a segnalarmi criticità o modifiche da effettuare e ho ricevuto pochissime segnalazioni, che ho prontamente girato al progettista. Tali circostanze dovrebbero far prevedere un tempo relativamente breve per l’adozione in consiglio.

Rammento infine (sono costretta ancora a ripetermi) che mi sono impegnata a limitare numero ed entità delle modifiche, in modo da evitare la necessità di una nuova conferenza di pianificazione. E tale necessità mi pare – conclude l’assessore -  sin d’ora esclusa, in quanto l’iter descritto appare pienamente compatibile con il disposto dell’art. 36 della LR n. 23/1999, che, al comma 2 abilita l’ente competente ad intervenire sul RU presentato alla conferenza dopo la sua conclusione, disponendo che “L’Ente istituzionale, espletata la Conferenza di Pianificazione, definisce il Piano”, autorizzando, dunque, “messe a punto” successive alla conclusione della Conferenza. Gli enti partecipanti alla Conferenza, d’altronde, avranno occasione di esaminare e valutare il RU nella sua nuova versione dopo la sua adozione, ai sensi dell’art. 36, comma 3 della L.R n. 23/1999.

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