Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, ha introdotto la modalità di voto domiciliare di “elettori affetti da infermità, che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.
Possono assistere alle operazioni di raccolta voto anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.
Tali disposizioni si applicano in occasione delle elezioni:
- Politiche (Camera e Senato);
- Europee;
- Referendum;
- Amministrative, ma SOLO nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.