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Venerdì, 27 Gennaio 2017 13:17

Variante - Istituto Agrario La Martella

  • Art. 30, NN.TT.AA. del P.R.G. '99 del Comune di Matera. Approvazione variante urbanistica semplificata per cambio di destinazione d'uso dell'Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, sito al Borgo La Martella, in Edilizia Residenziale Pubblica DCC n. 17  del 05-03-2015 ico pdf
  • Relazione Tecnica Illustrativa  ico pdf
  • Inquadramento territoriale su quadro vincolistico - Tavola 1 ico pdf
  • Individuazione su ortofotocarta - Tavola 2 ico pdf
  • Stralcio del Piano Regolatore Generale vigente - Tavola 4 ico pdf
  • Variante di Progetto - Tavola 5 ico pdf

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
    a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
    b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In vigore dal 28 Novembre 2012

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
    a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
    b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Giovedì, 26 Gennaio 2017 13:24

Variante Generale Vig. PRG '99

  1. Elaborati di testo
    • P.1. Relazione illustrativa - Allegati ico pdf
    • P.2. Norme Tecniche di Attuazione - Allegati ico pdf
    • P.0. Relazione integrativa - Agg.ta Aprile 2006 ico pdf 
  2. Elaborati grafici
    • P.3. Quadro d'unione dei regimi normativi dello spazio extraurbano 1:25.000  ico pdf
    • P.4. 1:10.000  
      • Elaborato P.4. - Tavola I - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola II - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola III - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola IV - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola V - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola VI - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola VII - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola VII - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Tavola IX - Rapporto 1:10.000 ico pdf
      • Elaborato P.4. - Legenda planimetrie da I a IX ico pdf
    • P.5. Quadro d'unione dei regimi normativi dello spazio urbano 1:8.000 ico pdf
    • P.6. 1:4.000 
      • Elaborato P.6. - Legenda regimi normativi dello spazio urbano 1:4.000 ico pdf
      • Elaborato P.6. - Tavola Nord - Rapporto 1:4.000 ico pdf
      • Elaborato P.6. - Tavola Sud - Rapporto 1:4.000 ico pdf
    • P.7. Disciplina delle trasformazioni nel Centro Storico 1:1.000 reg ico pdf
  3. Schede
    • P.4.1
      • Repertorio dei Luoghi Extraurbani ico pdf
      • Estratto Norme Tecniche di Attuazione ico pdf
      • Repertorio delle schede dei Luoghi Extraurbani con trasformazioni ad attuazione diretta e indiretta ico pdf
      • SCHEDE LEEi 
        • Luogo LEEi/01 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEEi/01: Madonna di Picciano ico pdf
        • Luogo LEEi/02 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEEi/02: Sponda orientale Lago di San Giuliano ico pdf
        • Luogo LEEi/03 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEEi/03: Grotta dei Pipistrelli ico pdf
      • SCHEDE LEID
        • Luogo LEId/01 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEIDi/01: Picciano A ico pdf
        • Luogo LEId/02 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEIDi/02: Picciano B ico pdf
        • Luogo LEId/03 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEIDi/03: La Martella ico pdf
        • Luogo LEId/04 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEIDi/04: Borgo Venusio ico pdf
      • SCHEDE LEMi
        • Luogo LEMi/01 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEMi/01: Serra Rifusa parte 1 e 2  ico pdf
        • Luogo LEMi/02 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEMi/02: Pantano ico pdf
        • Luogo LEMi/03 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEMi/03: Campo Fiera ico pdf
        • Luogo LEMi/04 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEMi/04: La Vaglia ico pdf
        • Luogo LEMi/06 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LEMi/06: Guirro ico pdf
    • P.4.2
      • Repertorio delle Aree Extraurbane ico pdf
      • Estratto Norme Tecniche di Attuazione ico pdf
      • Repertorio delle schede delle Aree Extraurbane con trasformazioni ad attuazione diretta ico pdf
      • SCHEDE AETD 
        • Area AETd/01 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Area AETd/01: Via di Gravina ico pdf
        • Area AETd/02 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Area AETd/02: Ofra ico pdf
        • Area AETd/03 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Area AETd/03: Serra d'Alto ico pdf
        • Area AETd/04 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Area AETd/04: Appia-Diga Ovest ico pdf
        • Area AETd/05 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Area AETd/05: Appia-Diga Est ico pdf
    • P.6.1
      • Repertorio degli Ambiti Urbani ico pdf
      • Estratto Norme Tecniche di Attuazione ico pdf
      • Repertorio delle schede degli Ambiti Urbani con trasformazioni ad attuazione diretta ico pdf
      • SCHEDE UI
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/01: I nuovo Platani ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/02: Via Normanni Collodi Dante  ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/03: Serra Venerdì ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/04: Piazza Matteotti ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/05: Centro Direzionale Caserma VVFF ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/06: Tre Pini ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/07: Via Montescaglioso - Subambito 1 e 2 ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/08: Via don L.Sturzo - Via Meucci ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/09: Via L. Protospata ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/010: Via Dante ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/011: Via Dante ico pdf
      • SCHEDE UIR
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/R1: Giardino Porcari ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/R2: Via Pagano: Giardino d'Inverno ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Ambito UI/R3: Via Gattini ico pdf
    • P.6.2
      • Repertorio dei Luoghi Urbani ico pdf
      • Estratto Norme Tecniche di Attuazione ico pdf 
      • Repertorio delle schede dei Luoghi Urbani con trasformazioni ad attuazione diretta ico pdf
      • SCHEDE LUI
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/01: Via dei Messapi ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/02: Via Gravina ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/03: PAIP part.1 e 2  ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/04: Granulari ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/05: Via Nazionale ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/06: Via Cererie ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/07: Giardino dello Sport ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/08: Campus Castello ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/09: Via Lanera - Levi ico pdf
        • Foglio Normativo Unico Luogo LUI/10: Ofra ico pdf
  • Alberghi sassi centro storico - DCC 36 2016 ico pdf
  • DCC 36 2016 ico pdf

In vigore dal 28 Novembre 2012

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Giovedì, 26 Gennaio 2017 12:14

Art. 19, c.7 (Gestione del personale)

In vigore dal 19 Agosto 2016

  1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
  2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
  5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
  6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
  7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
  8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
    a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
    b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
    c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
    d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
    d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
  3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c.
  5.  Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

In vigore dal 20 Aprile 2013

    1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto.
    2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto.
    3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
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